Nuovo Accordo Stato Regioni

Le nuove regole per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Articolo a cura Geom. Stefano Farina

Membro Commissione Sicurezza del Consiglio Nazionale dei Geometri (Roma)
Consigliere Nazionale AiFOS (Brescia)
Membro GdL Sicurezza ITACA  Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (Roma)
Membro Organo Tecnico UNI (Milano):
UNI/CT 042/GL 02 "Segnaletica"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24 maggio 2025) del Nuovo Accordo Stato Regioni approvato in data 17 aprile 2025 e finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sono di fatto in vigore le nuove regole relative alla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
Cerchiamo di riassumere le principali regole ed i nuovi obblighi precisando che per alcuni corsi vi è un periodo transitorio di 12 mesi per adeguarsi, mentre per altri vi è l’obbligo di effettuazione dei corsi prima dell’inizio dell’attività.

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO
Viene disciplinato l’obbligo, previsto dal 21 dicembre 2021, all’interno del D.Lgs. 81/2008, di formazione obbligatoria per i datori di lavoro.
Tale formazione avrà una durata di 16 ore e sarà suddivisa in moduli giuridici e organizzativi.
Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore. 
Il percorso formativo iniziale deve essere concluso entro 24 mesi dalla pubblicazione degli accordi, ovvero entro il 23 maggio 2027.
È inoltre previsto l’aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni della durata di almeno 6 ore.

FORMAZIONE PER I DIRIGENTI
Per i dirigenti delle imprese edili, l’accordo impone un corso di 12 ore.
Per i dirigenti di imprese edilizie è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il dirigente opera in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.

FORMAZIONE PER I PREPOSTI ALLA SICUREZZA
Il preposto, oltre alla formazione generale e specifica per i lavoratori, deve frequentare un modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche.
L’aggiornamento avrà cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi ed avrà durata minima di 6 ore.
È esclusa la possibilità di formazione in e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.

ATTREZZATURE DI LAVORO
L’accordo introduce nuovi obblighi di formazione per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ampliando l'elenco di quelle per cui è richiesta un'abilitazione specifica.
In particolare sono stati aggiunti
▪ il carro raccogli frutta (CRF),
▪ i caricatori per movimentazione materiali (CMM)
▪ i carriponte (CP)
▪ gli escavatori sotto i 6.000 kg di massa complessiva (miniescavatori)

Inoltre è stata implementata la formazione per operatori che utilizzano carrelli con funzioni aggiuntive di sollevamento carichi sospesi e sollevamento persone.

Ricordo che i corsi di formazione per macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, mentre per le attrezzature di cui si è ampliata l’estensione degli obblighi (in particolare i miniescavatori), è necessario che l’operatore frequenti il corso prima dell’utilizzo.
Per quanto attiene l’aggiornamento della formazione utilizzo attrezzature, è stata confermata la periodicità quinquennale.
Riguardo la possibilità di erogare i corsi attrezzature ai sensi dei precedenti accordi, va a decadere la validità della Circolare Ministeriale che prevedeva la possibilità di effettuare gli aggiornamenti dei moduli pratici in aula con un massimo di 24 discenti, ma tale formazione dovrà essere effettuata sul campo prove rispettando il rapporto istruttore/discenti di 1:6.

FORMAZIONE PER ADDETTI A LAVORI IN SPAZI CONFINATI:
L'accordo prevede contenuti e modalità di erogazione per la formazione degli addetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Si tratta di una formazione dedicata della durata di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore. È esclusa la modalità di formazione in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Riconoscimento formazione pregressa:
La formazione pregressa per addetti ai lavori in spazi confinati, se i contenuti sono conformi al nuovo accordo, può essere riconosciuta. In caso contrario, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo accordo.

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI
Per quanto attiene l’organizzazione ed erogazione dei corsi, l’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:
• in presenza;
• in videoconferenza sincrona (ovvero il docente ed i partecipanti sono collegati contemporaneamente alla stessa piattaforma di videoconferenza);
• in e-learning;
• in modalità mista.
Le principali indicazioni organizzative riguardano:
• numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
• rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
• registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
• frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
• verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
• predisposizione del progetto formativo relativo allo specifico corso,
• verifica, nel tempo, dell’efficacia della formazione erogata.

PERIODO TRANSITORIO
In fase di prima applicazione, comunque, non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati nonché dall’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 (relativo ai corsi per coordinatori sicurezza cantieri). Si precisa che tale periodo transitorio non si applica per le nuove attrezzature/spazi confinati.

OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PRIMA DELL’INGRESSO AL LAVORO DI UN NUOVO LAVORATORE
Si evidenzia infine che i lavoratori devono essere formati prima dell’ingresso al lavoro. Non vi sono deroghe rispetto a tale obbligo (ndr. In passato, in fase di prima applicazione della norma vi era un periodo di 60 giorni per terminare la formazione).

 

Per approfondimenti:

Il testo del nuovo accordo stato regioni sulla formazione

Quadro sinottico corsi di formazione accordo stato-regioni 17 aprile 2025 (a cura AiFOS)

 

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