ANAC: l’obbligo di attestazione di corretto montaggio delle barriere vale solo per la categoria OS12-A.
Con il recente parere prot. N. 0092489 del 23 giugno 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito un importante chiarimento in materia di lavori pubblici, in relazione alle certificazioni che possono essere richieste dalle Stazioni appaltanti in sede di collaudo dei lavori specializzati.
In particolare, il parere risponde al quesito se sia possibile pretendere dalle imprese qualificate nella categoria OS12-B l’acquisizione di un’attestazione da parte del produttore delle barriere paramassi utilizzate nell’esecuzione degli appalti, che certifichi il loro corretto montaggio e installazione.
In perfetto accordo con quanto da sempre sostiene Assoroccia, l’ANAC ha ribadito che un siffatto obbligo di certificazione è previsto esclusivamente per i lavori appartenenti alla categoria OS12-A, giusto il disposto letterale di cui all’art. 15 dell’allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale l’attestazione della corretta installazione delle barriere deve essere presentata dal produttore e trasmessa dal RUP all’organo di collaudo “limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS12-A”.
Secondo il condivisibile parere di ANAC, la richiamata disposizione normativa, avendo natura speciale, non è suscettibile di essere applicata estensivamente, e cioè ad interventi riconducibili a categorie diverse da quella espressamente prevista.
In sintesi: l’obbligo di certificazione del corretto montaggio da parte del produttore è previsto solo per le barriere stradali rientranti nella categoria OS12-A. Ogni estensione di tale obbligo ad altre categorie risulterebbe non conforme al quadro normativo e, dunque, non ammissibile.




