Molto spesso nelle voci di Elenco Prezzi Unitari e Capitolati relativi a Lavori Pubblici è riportata la prescrizione la quale erroneamente impone che l’esecuzione delle prove sui materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera siano poste a carico dell’impresa esecutrice (vedi esempio in estratto qui a lato).
Tale prescrizione contrasta con l’art. 111, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico”.
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente le spese previste per l’esecuzione delle prove sui materiali posti in opera sona imputabili “a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico”.