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lavori alpinistici 12È con soddisfazione che diamo notizia della firma da parte del Ministero delle Infrastrutture del decreto che sancisce il passaggio della OS12b da categoria a qualificazione non obbligatoria a "superpecialistica"! Il decreto, firmato il 10 novembre 2016, definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, nonché i requisiti di specializzazione, rispetto ai quali il ricorso all’avvilimento non è ammesso quando siano di valore superiore al dieci per cento del complesso dei lavori (vedi l’art. 89, comma 11 del nuovo Codice degli appalti).

Il Ministero ha così definitivamente accolto le puntuali e motivate osservazioni formulate da Assoroccia, riguardo “l’elevato rischio specifico” connesso all’esecuzione delle opere di realizzazione di barriere paramassi, paravalanghe ed opere eseguite con tecniche alpinistiche “sia sotto il profilo dell’incolumità dei lavoratori addetti a tali lavorazioni, sia sotto il profilo dell’incolumità pubblica, essendo evidente il rischio connesso ad interventi quali quelli di cui trattasi in un Paese ad elevato rischio sismico e idrogeologico”.